Titolo III
Art. 27
Limiti alla concessione dell'elargizione e del mutuo
In vigore dal 24 apr 2014
1. L'elargizione è concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ed è corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto delle disponibilità del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Il mutuo è concesso tenendo conto delle disponibilità del Fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4, è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.
3. Il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli , comma 1, lettera f), e 20, comma 1, lettera d). Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.
4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalità estorsive con le quali è stato posto in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui all', comma 1, lettera d), non è consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggior importo del mutuo e l'elargizione.
5. Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai predetti emolumenti.
6. Qualora, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sia stato conferito l'assegno vitalizio, si procede alla capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60#art-27