Titolo III
Art. 26
Sospensione e revoca
In vigore dal 24 apr 2014
1. Le deliberazioni del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono adottate, nelle ipotesi indicate all', comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed all', comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi delle disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorchè non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini dell'eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entità dell'elargizione o all'ammontare del mutuo.
3. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale è, altresì, revocata se, nel procedimento penale per il delitto di usura in cui è parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale è sospesa fino all'esito di tale procedimento.
4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, la segreteria della Procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della provvisionale. La deliberazione del Comitato è assunta nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto.
5. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60#art-26