Titolo III

Art. 21

Istruttoria della domanda

In vigore dal 24 apr 2014
1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e può avvalersi della facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente copia della documentazione di cui all', comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero competente. 2. Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto può avvalersi, altresì, della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni od enti pubblici ovvero, valutatane la necessità d'intesa con il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di consulenti scelti fra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all' delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il relativo compenso è posto a carico del Fondo, in ragione dell'oggetto della domanda, ed è erogato da Consap, in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile. 3. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario di cui all', invia al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonché sull'entità del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessità dell'istruttoria, il termine è prorogato di 30 giorni. 4. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo, il prefetto invia uno specifico rapporto preliminare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi dell', comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60#art-21

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