Titolo III
Art. 17
Termine di presentazione della domanda
In vigore dal 24 apr 2014
1. La domanda per la concessione dell'elargizione prevista dall' della legge 23 febbraio 1999, n. 44 è presentata, salvo quanto previsto dall', commi 4 e 5, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive.
2. Per la concessione del mutuo previsto dall' della legge 7 marzo 1996, n. 108, il termine per la presentazione della domanda è di 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60#art-17