Titolo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 24 apr 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha previsto l'unificazione nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura dei preesistenti Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, nonché l'adozione di un regolamento che adegui, armonizzi e coordini le disposizioni dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e 28 maggio 2001, n. 284; Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, e successive modificazioni; Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284; Visto l', comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 139, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Emana il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) 'Comitatì: il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato 'Comitato di solidarietà antimafià e il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di seguito denominato 'Comitato di solidarietà antiracket e antiusurà; b) 'Commissarì: il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura; c) 'Fondò: il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all', comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011; d) 'Consap': la concessionaria servizi assicurativi pubblici - s.p.a., costituita ai sensi dell' del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; e) 'elargizionè: la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da attività estorsive prevista dall' della legge 23 febbraio 1999, n. 44; f) 'mutuò: il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall' della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60#art-1

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