Titolo I

Art. 7

Accesso al Fondo in quota proporzionale

In vigore dal 24 apr 2014
1. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendosi a tale fine, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati e delle elargizioni e dei mutui che possono essere concessi. 2. Per i risarcimenti, da erogare in quota percentuale, si tiene conto delle disponibilità del Fondo, delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande già esaminate e di quelle che potranno essere presentate dagli interessati nel corso dell'esercizio. 3. Per l'elargizione e per il mutuo, da concedere in quota proporzionale, si tiene conto delle disponibilità del Fondo, dell'ordine cronologico delle domande e di quelle definite nel corso dell'esercizio. 4. Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, si provvede alla liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60#art-7

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