Titolo II

Art. 11

Sospensione del procedimento

In vigore dal 24 apr 2014
1. Il procedimento per l'accesso al Fondo è sospeso nei seguenti casi: a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'; c) qualora il Comitato di solidarietà antimafia, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario invitare, ai sensi dell', comma 2, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, l'interessato a fornire documentazione integrativa o di acquisire copia di atti e informazioni scritte dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60#art-11

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