Sez. III
Art. 63
Servizio di guardia
In vigore dal 6 giu 2012
1. L'unità responsabile del servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e controlla, su disposizione del comandante provinciale, l'attività di soccorso e le altre attività espletate durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare la funzionalità del servizio e, in particolare:
a) informa il comandante provinciale sull'attività operativa di rilievo, mettendolo al corrente delle problematiche insorte nella gestione del servizio, proponendo adeguate soluzioni;
b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la direzione tecnica delle operazioni qualora necessario per il livello di responsabilità e competenza tecnica richiesta;
c) trasmette al comandante provinciale, con le proprie valutazioni, i rapporti di servizio interni contenenti segnalazioni di avvenuti disservizi o problematiche riscontrate;
d) verifica la corretta e puntuale redazione dei rapporti di intervento;
e) richiede l'adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli interventi di soccorso, assicurandosi della avvenuta trasmissione;
f) redige gli atti di polizia giudiziaria, curando la trasmissione delle notizie di reato sulla base dell'attività di polizia giudiziaria effettuata.
2. L'unità responsabile del servizio di guardia della sala operativa regionale o interregionale dirige e controlla, su disposizione del direttore regionale o interregionale, l'attività della sala operativa durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attività di soccorso nel territorio di competenza, in particolare:
a) provvede all'invio dei nuclei specialistici dipendenti funzionalmente dalla direzione regionale o interregionale, nonché di squadre e mezzi individuati nell'ambito del territorio di competenza per l'impiego in interventi complessi non gestibili con le sole risorse del comando provinciale;
b) predispone quanto necessario ad assicurare la mobilitazione e l'impiego della colonna mobile regionale;
c) riferisce al direttore regionale o interregionale sugli scenari incidentali in corso anche in relazione agli allenamenti ricevuti ed alle pianificazioni di emergenza predisposte; sulla base di possibili sviluppi di eventi calamitosi provvede all'invio delle squadre.
3. L'unità responsabile del servizio di guardia al centro operativo nazionale dirige e controlla, nell'osservanza delle disposizioni del sistema di coordinamento e controllo della direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento, l'attività del centro operativo nazionale durante il turno di servizio, effettuando quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attività informativa e dell'attività di soccorso a livello nazionale e internazionale, attraverso le principali seguenti azioni:
a) acquisisce le notizie relative ad eventi di interesse del Dipartimento, selezionandole ed approfondendone gli elementi conoscitivi e divulgandole alle strutture interessate;
b) nel caso di interventi complessi non gestibili con le sole risorse delle direzioni regionali o interregionali, in base alle direttive ricevute provvede all'invio dei nuclei specialistici, di squadre e di mezzi di soccorso;
c) a seguito di eventi calamitosi di rilevanza nazionale, in base alle direttive ricevute predispone quanto necessario ad assicurare la mobilitazione e l'impiego della colonna mobile regionale nel territorio colpito;
d) analizza gli scenari incidentali in corso ed effettua, anche a seguito degli allertamenti ricevuti e delle pianificazioni di emergenza predisposte, valutazioni sui possibili sviluppi di eventi calamitosi, provvedendo in base alle direttive ricevute all'invio delle squadre per assicurare il più efficace contrasto all'emergenza;
e) relaziona le autorità centrali del Dipartimento sugli interventi in corso.
4. All'unità di servizio di guardia si associa, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento, un servizio di reperibilità.
Storico versioni
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