Sez. III
Art. 62
Articolazione del dispositivo di soccorso
In vigore dal 6 giu 2012
1. Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e su tutto il territorio nazionale, ivi compreso nelle acque interne e nel mare, gli interventi di soccorso, utilizzando lo specifico dispositivo costituito da personale, mezzi e sistemi che ne consentono l'immediato impiego. Fanno parte del dispositivo di soccorso:
a) le sale operative di livello provinciale, regionale e nazionale;
b) le squadre di soccorso, ivi comprese le componenti specialistiche e specializzate;
c) le colonne mobili regionali;
d) i servizi di supporto tecnico-logistico all'attività di soccorso.
2. I dispositivi di soccorso sono predisposti, diretti, gestiti ed impiegati sotto la responsabilità dei dirigenti delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che nel rispetto dei livelli di responsabilità richiesta si avvalgono delle figure del sistema di coordinamento direzione e controllo. Oltre alle squadre ed alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi di soccorso possono essere integrati con personale in turno di reperibilità, in accordo con quanto previsto dalle procedure negoziali, da squadre e mezzi predisposti a seguito della stipula di convenzioni o accordi di programma, finalizzati ad assicurare l'incremento dei servizi operativi sul territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
3. Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, può essere altresì integrato, in caso di contingenti necessità, con personale operativo che presta orario di lavoro giornaliero, o in servizio a qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo disposizioni del dirigente responsabile.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-62