Sez. III
Art. 67
Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno
In vigore dal 6 giu 2012
1. Al fine di assicurare la regolare funzionalità del servizio operativo di soccorso, il dirigente, in caso di assenze impreviste del personale preposto, può disporne la sostituzione urgente con altro personale in servizio, anche appartenente ad altro settore, reparto o distaccamento della medesima sede dirigenziale di servizio, purchè del medesimo ruolo dei dipendenti assenti. Il personale interessato viene considerato in servizio operativo fino al rientro alla sede in cui presta ordinariamente servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-67