Sez. III

Art. 66

Composizione e formazione delle squadre

In vigore dal 6 giu 2012
1. Le squadre sono composte da personale permanente e nei distaccamenti volontari da personale volontario. Il numero delle squadre previste sul territorio provinciale viene definito dal comandante provinciale, sulla base delle direttive emanate dal Dipartimento e della tipologia della sede a cui le squadre appartengono. 2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di soccorso, vengono individuate le seguenti tipologie di squadre, la cui composizione e ambiti di intervento, sono dettagliate con provvedimento del Dipartimento: a) squadra tipo attrezzata per l'effettuazione della generalità degli interventi di soccorso, composta da 5 unità, di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista; b) squadra di intervento finalizzata a particolari manovre operative, costituita da unità di personale variabile secondo le specifiche direttive del Dipartimento; c) squadra attrezzata per particolari tipologie di intervento di diversa complessità denominata "partenza ridotta". 3. Le squadre composte da personale permanente possono comprendere, in sostituzione di una unità permanente, un volontario. Tale sostituzione non può riguardare il capo partenza e l'autista. Nel caso di distaccamenti misti o temporanei, nei quali possono operare personale permanente e volontario, la composizione può variare ma, in ogni caso, non può prevedere meno di tre unità permanenti di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista. 4. A supporto delle squadre di cui al comma 1, sono previste delle squadre attrezzate con mezzi per l'effettuazione di specifiche manovre necessarie all'intervento, quali, a titolo esemplificativo, autoscale, autobotti, autogrù, composte da 2 operatori, di cui un autista, e, in caso di necessità, in sostituzione di una unità permanente, un volontario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-66

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