Sez. II

Art. 59

Coordinamento delle strutture operative del Corpo nazionale

In vigore dal 6 giu 2012
Coordinamento delle strutture operative del Corpo nazionale 1. Ferme restando le funzioni di coordinamento proprie del Capo del Corpo nazionale in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento, di cui all' del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e le responsabilità demandate ai comandanti provinciali in merito alla diretta responsabilità dell'organizzazione dei servizi di soccorso, secondo quanto previsto dall' della legge 13 maggio 1961, n. 469, il coordinamento operativo degli interventi di rilevanza regionale, interregionale, nazionale o laddove sia necessario l'impiego di risorse e mezzi anche specialistici non assegnati alla struttura operante, è assicurato dalle strutture facenti capo ai direttori regionali o interregionali e al direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico. 2. In assenza di specifiche unità di crisi costituite per la gestione di situazioni di emergenza o di eventi calamitosi, l'azione di coordinamento viene assicurata, in via ordinaria, mediante le sale operative centrali e periferiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-59

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