Titolo II

Art. 12

Obblighi di formazione professionale

In vigore dal 6 giu 2012
1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale del Corpo nazionale è tenuto a seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione. 2. L'attività formativa è preordinata a far acquisire, mantenere ed aggiornare un idoneo livello di capacità tecnico-professionali del personale, nonché a consolidarne la capacità nell'uso degli strumenti di lavoro impiegati, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione. 3. Il personale, nell'effettuazione dell'attività di formazione, deve indossare l'equipaggiamento ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti. 4. Il personale preposto alla formazione deve verificare che il personale discente indossi ed utilizzi i dispositivi di protezione individuali e segua le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell'attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo