Titolo II
Art. 11
Rapporti con gli organi di informazione e divulgazione di notizie
In vigore dal 6 giu 2012
Rapporti con gli organi di informazione
e divulgazione di notizie
1. I rapporti con gli organi di informazione sono prerogativa del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale, nonché dei collaboratori appositamente designati per le questioni di carattere generale ed istituzionale; i dirigenti periferici trattano esclusivamente questioni connesse ad eventi interessanti il territorio di competenza.
2. La comunicazione resa dai dirigenti periferici, ovvero dai responsabili delle operazioni di soccorso, dovrà limitarsi alla cronaca dell'evento, evitando valutazioni in ordine a responsabilità di natura civile e penale e osservazioni sull'operato di altre Amministrazioni, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento.
3. La divulgazione di notizie concernenti l'attività dell'ufficio, i servizi di istituto, provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura è attuata dai dirigenti degli uffici, nel rispetto della riservatezza delle persone interessate, secondo le modalità dagli stessi definite, in osservanza di specifiche direttive del Capo del Dipartimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-11