Titolo II
Art. 6
Uso della lingua italiana
In vigore dal 6 giu 2012
1. In servizio e nei rapporti con l'utenza è previsto l'uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso di altra lingua nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-6