Titolo IV
Art. 17
Impiego nei servizi
In vigore dal 6 giu 2012
1. Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessità ed emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo conto della specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio, in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-17