Sez. II

Art. 60

Attività di soccorso pubblico della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico

In vigore dal 6 giu 2012
Attività di soccorso pubblico della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico 1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di partecipazione all'attività di soccorso pubblico, di coordinamento e di indirizzo da parte delle strutture centrali del Corpo nazionale, la direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico assicura l'attivazione e l'impiego di mezzi e risorse anche specialistiche, appartenenti alle proprie aree o uffici, a supporto delle operazioni di intervento nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura operante. 2. In caso di crisi o calamità, che superano le capacità operative territoriali, il coordinamento e l'attivazione delle risorse viene effettuato dalla direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico tramite il centro operativo nazionale, nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-60

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