Titolo VII

Art. 43

Assegnazioni temporanee a domanda

In vigore dal 6 giu 2012
1. Il Dipartimento può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, a domanda del personale stesso, secondo la disciplina ed i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-43

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