Titolo VI
Art. 38
Principi generali
In vigore dal 6 giu 2012
1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva al fine di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico del personale necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, dando indicazione sulle modalità di partecipazione; sviluppa l'attività agonistica di alto livello svolta dagli atleti del Corpo nazionale per perseguire l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione ed il patrimonio sportivo nazionale; favorisce le attività sportive dilettantistiche dei giovani iscritti ai Gruppi sportivi dei vigili del fuoco provinciali del Corpo nazionale al fine di avvicinarli alle attività del Corpo nazionale. Il personale del Corpo nazionale organizza e coordina l'attività sportiva di:
a) Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale di cui agli articoli 145 e 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con sede in Roma;
b) Gruppi sportivi dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro dell'interno 29 settembre 1964, recante il regolamento di istruzione per l'addestramento ginnico-sportivo del personale appartenente al Corpo nazionale, i quali sono incardinati presso il corrispondente Comando provinciale;
c) Rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale nelle varie discipline sportive, istituite e disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento al momento della loro attivazione.
2. Con appositi decreti del Ministro dell'interno sono approvati gli statuti dei Gruppi sportivi e delle rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività sportive, il Dipartimento stipula apposite convenzioni con il CONI e con singole federazioni sportive nazionali.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo, l'Amministrazione continua a mettere a disposizione, compatibilmente con le esigenze di servizio, impianti, mezzi ed attrezzature.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-38