Titolo VII

Art. 40

Assegnazioni alle sedi di servizio

In vigore dal 6 giu 2012
1. Il personale non dirigente, a seguito di prima assegnazione, di trasferimento o di assegnazione temporanea alle sedi di servizio, è destinato agli uffici, ai distaccamenti o ai reparti in cui si articolano le singole sedi, dal dirigente responsabile, in funzione delle specifiche esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi negoziali. 2. Il personale assume servizio nella struttura di destinazione osservando le disposizioni del presente regolamento, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, che recepisce l'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-40

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