Titolo VIII
Art. 45
Attività specialistiche
In vigore dal 6 giu 2012
1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialità del Corpo nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attività di soccorso tecnico specialistico espletate da:
a) elicotteristi e piloti d'aereo;
b) sommozzatori;
c) nautici;
d) radioriparatori.
2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, è rilasciato il libretto individuale di specialità.
3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennità sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.
4. Il personale specialista è assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialità posseduta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-45