Titolo VIII
Art. 46
Organizzazione delle specialità
In vigore dal 6 giu 2012
1. L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi provinciali, la relativa dotazione organica e la distribuzione territoriale del relativo personale, ferme restando le funzioni di coordinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. I requisiti di accesso alle specialità sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno; le modalità e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata ed il mantenimento dei brevetti, sono disciplinati con decreto del Capo del Dipartimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-46