Capo II

Art. 51

Attività di specializzazione

In vigore dal 6 giu 2012
1. Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le attività istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, è impiegato in interventi che richiedono una particolare specializzazione, sulla base delle direttive dell'Amministrazione ed è direttamente responsabile delle manovre effettuate in virtù delle specifiche abilitazioni conseguite. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le attività di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo nazionale. 3. La presenza in turno per l'esercizio delle funzioni connesse alla specializzazione posseduta determina il riconoscimento di strumenti incentivanti sulla base delle disposizioni vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-51

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