Titolo VII

Art. 44

Mobilità interna alle sedi di servizio

In vigore dal 6 giu 2012
1. All'interno delle sedi dirigenziali di servizio la mobilità del personale non dirigente, a domanda o per specifiche e motivate esigenze di servizio, viene effettuata come di seguito indicato: a) tra le direzioni centrali e da e verso gli uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento, su disposizione del Capo del Dipartimento; b) da e verso l'ufficio di diretta collaborazione del Capo del Corpo, su disposizione del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Capo del Corpo; c) all'interno della direzione centrale, su disposizione del direttore centrale; d) nelle direzioni regionali e interregionali, nei comandi provinciali su disposizione del dirigente responsabile. 2. I criteri per la mobilità interna agli uffici centrali di livello dirigenziale generale, ubicati in sedi diverse, sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello centrale; i criteri per la mobilità del personale nell'ambito delle rispettive articolazioni territoriali delle direzioni regionali ed interregionali e dei comandi provinciali sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello periferico, sulla base dell'organizzazione e della disciplina degli uffici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-44

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