Titolo V
Art. 34
Assistenza sanitaria
In vigore dal 6 giu 2012
1. In relazione all'espletamento di specifiche attività e nei settori in cui vi sia una particolare necessità, il Dipartimento può avvalersi, accanto ai propri funzionari medici dipendenti, di:
a) medici liberi professionisti estranei all'Amministrazione con incarico annuale conferito con decreto del Ministro dell'interno;
b) medici specialisti estranei all'Amministrazione anche mediante la stipula di apposite convenzioni con strutture sanitarie. In tale caso all'Ufficio sanitario del Dipartimento competono la predisposizione della convenzione ed il coordinamento amministrativo-contabile dell'attività affidata in convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-34