Capo III

Art. 30

Reperibilità

In vigore dal 6 giu 2012
1. Il personale del Corpo nazionale, nei casi in cui è tenuto ad assicurare la reperibilità, ove non dotato di telefono mobile fornito dall'Amministrazione, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente rintracciato. 2. Il personale del Corpo nazionale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, con tempi e modalità stabiliti dal Dipartimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-30

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