Art. 8
Classe speciale di Gran Croce
In vigore dal 28 gen 2012
1. La classe speciale della Gran Croce d'Onore viene conferita ai cittadini italiani che abbiano perso la vita ovvero abbiano subito un'invalidità superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza dello svolgimento all'estero di attività di alto valore umanitario.
2. Nel caso di conferimento alla memoria, la Gran Croce d'Onore è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti indicati, al Comune di residenza dell'insignito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;221#art-8