Art. 6

Firma dei decreti di conferimento da parte del Presidente della Repubblica

In vigore dal 28 gen 2012
Firma dei decreti di conferimento da parte del Presidente della Repubblica 1. In base al parere del Consiglio su ogni singola proposta, il Ministro degli Affari Esteri presenta alla firma del Presidente della Repubblica i relativi decreti. 2. I conferimenti dell'Ordine avvengono due volte l'anno in date stabilite dal Consiglio. 3. Il Consiglio provvede inoltre a dare notizia delle nomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;221#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo