Art. 4

Destinatari dei conferimenti

In vigore dal 28 gen 2012
1. Il conferimento della «Stella d'Italia» è riservato ai cittadini italiani e stranieri che, all'estero, abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e il Paese in cui operano, e nella promozione dei legami con l'Italia. 2. Le proposte di conferimento devono pervenire da parte dei Rappresentanti diplomatici italiani all'estero - ivi incluse quelle formulate dai Capi degli Uffici Consolari - al Ministero degli Affari Esteri - Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - che le sottopone al Consiglio dell'Ordine. 3. Ciascuna proposta dovrà contenere, oltre alle indicazioni delle generalità e dei titoli del candidato, anche una precisa esposizione delle motivazioni che sottendono la proposta medesima.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;221#art-4

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