Art. 7

Assegnazioni dei gradi e promozioni

In vigore dal 28 gen 2012
1. Fatta eccezione per benemerenze di segnalato rilievo o per ragioni di cortesia internazionale, per le quali il Consiglio può decidere l'assegnazione di una classe superiore, a nessuno può essere per la prima volta conferita un'onorificenza di grado superiore a Cavaliere. 2. Le promozioni ad una classe superiore richiedono l'acquisizione da parte dell'insignito di nuovi titoli e nuove benemerenze verso l'Italia, e possono essere proposte solo dopo una permanenza di tre anni nel grado inferiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;221#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Assegnazioni dei gradi e promozioni (Art. 7 Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, concernente l'Ordine della «Stella d'Italia».) — Testo vigente | Portale Normativo