Art. 7
Assegnazioni dei gradi e promozioni
In vigore dal 28 gen 2012
1. Fatta eccezione per benemerenze di segnalato rilievo o per ragioni di cortesia internazionale, per le quali il Consiglio può decidere l'assegnazione di una classe superiore, a nessuno può essere per la prima volta conferita un'onorificenza di grado superiore a Cavaliere.
2. Le promozioni ad una classe superiore richiedono l'acquisizione da parte dell'insignito di nuovi titoli e nuove benemerenze verso l'Italia, e possono essere proposte solo dopo una permanenza di tre anni nel grado inferiore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;221#art-7