Art. 12
Procedimento di revoca dell'onorificenza
In vigore dal 28 gen 2012
1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.
2. L'iter per l'eventuale revoca può essere avviato dalla Rappresentanza diplomatica a diverso titolo competente a fornire valutazioni sull'insignito oppure dal Consiglio dell'Ordine.
3. Il Consiglio dell'Ordine comunica all'interessato la proposta di revoca, stabilendo un termine, non inferiore a giorni trenta, per presentare per iscritto le proprie difese che sono valutate dal Consiglio stesso. La comunicazione della proposta di revoca è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il Consiglio esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni.
4. La revoca è disposta, previo parere del Consiglio dell'Ordine e su proposta del Ministro degli affari esteri, con decreto del Presidente della Repubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;221#art-12