Art. 11

Rinuncia all'onorificenza

In vigore dal 28 gen 2012
1. Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il Consiglio dell'Ordine non dà corso alla registrazione del decreto di concessione informandone la Presidenza della Repubblica; se la registrazione è già avvenuta, il Ministro degli Affari Esteri propone al Presidente della Repubblica la revoca del decreto di concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;221#art-11

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