Art. 4

Criteri di valutazione

In vigore dal 31 gen 2012
1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo presente la specificità delle aree, ai fini della valutazione dei candidati di cui all', comma 4. Con lo stesso decreto può essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici. 2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. La revisione o l'adeguamento degli stessi è disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all', comma 5, della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-09-14;222#art-4

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Criteri di valutazione (Art. 4 Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.) — Testo vigente | Portale Normativo