Art. 7
Operazioni di sorteggio
In vigore dal 31 gen 2012
1. Formata la lista secondo le modalità di cui all', commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorità è definito mediante apposito sorteggio.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all', comma 9, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a quattro, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nell'ipotesi in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari di cui al primo periodo è superiore a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al sorteggio dei componenti della lista di cui all', comma 7.
4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali componenti di due o più commissioni devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione per via telematica da parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza è individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni.
5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo. Sono fatti salvi gli atti della commissione compiuti prima della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito.
6. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all', comma 2, decorre il termine previsto dall' del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-09-14;222#art-7