Art. 8
Lavori delle commissioni
In vigore dal 31 gen 2012
1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce, altresì, le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia.
Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell', comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell', comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge.
La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell', comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 3 è adeguatamente motivato.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il competente Direttore generale del Ministero assegna un termine non superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, con le modalità di cui all' e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell', assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. È facoltà della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Ai membri della Commissione non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all', comma 7, e i pareri pro veritate di cui al comma 3 possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi dal commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120 giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-09-14;222#art-8