Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 31 gen 2012
1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro trenta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per le procedure di cui al comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, non è richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all', comma 3, ai fini della candidatura a componente delle commissioni. 3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all', comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, è integralmente composta, secondo le modalità previste dagli per l'individuazione dei commissari di cui all', comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all', comma 9, anche nell'ipotesi di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a cinque, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari è superiore a cinque, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell'ambito dei componenti così sorteggiati. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il comma 5 dell' della legge 4 novembre 2005, n. 230. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE E MIN. LAVORO, registro n. 15, foglio n. 144
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-09-14;222#art-9

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