Art. 1

Definizioni

In vigore dal 31 gen 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 2; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011; Uditi i pareri interlocutorio e definitivo resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, rispettivamente, nelle Adunanze del 25 febbraio 2011 e 21 aprile 2011; Acquisiti i pareri della 7ª Commissione del Senato della Repubblica in data 13 luglio 2011 e della VII Commissione della Camera dei deputati in data 14 luglio 2011, nonché i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario della V Commissione della Camera dei deputati in data 29 giugno 2011; Considerato che il Consiglio di Stato ha formulato un rilievo in relazione all', comma 5; Ritenuto di poter accogliere il predetto rilievo nella parte in cui stigmatizza il divieto di divulgazione dei titoli e delle pubblicazioni, modificando il comma 5 dell' nel senso indicato dalla 7ª Commissione del Senato, e di non poter accogliere il rilievo nella parte in cui stigmatizza l'informatizzazione dell'intera procedura, poiché la stessa è in linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni; c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge; e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge; f) per area disciplinare, l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell', comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale; g) per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge; h) per CUN, il Consiglio universitario nazionale; i) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane; l) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca; m) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-09-14;222#art-1

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