Art. 3

Abilitazione scientifica nazionale

In vigore dal 19 ago 2014
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari. 2. Il decreto di cui comma 1 è adottato entro il mese di ottobre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dell'Unione europea, nonché sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le università italiane. Il decreto stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione. Le domande sono presentate nel termine indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre. 3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione è di quattro anni dal suo conseguimento. 4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore. 5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui all', comma 6. Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a copyright. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato è pubblicato nel sito del Ministero, dell'Unione europea e dell'Università sede della procedura di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright, da parte dei commissari e degli esperti revisori di cui all', comma 3, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-09-14;222#art-3

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