Art. 6

Valutazione del livello di professionalità

In vigore dal 24 ago 2011
1. Al termine del periodo di formazione, l'amministrazione estera, sentita l'amministrazione che ha bandito il concorso, effettua la valutazione del livello di professionalità acquisito dal dirigente in ragione dei contenuti del progetto formativo e dei criteri individuati nello stesso progetto. In caso di formazione svolta presso più amministrazioni, ciascuna cura la valutazione per il periodo di riferimento. 2. Ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 7, la valutazione positiva del dirigente equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione definitiva nel ruolo dei dirigenti di I fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per coloro che non hanno già superato il periodo di prova in qualità di dirigente di II fascia nella stessa o in altre amministrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-06-21;134#art-6

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