Art. 3

Programmazione della formazione all'estero

In vigore dal 24 ago 2011
1. Le amministrazioni che bandiscono il concorso di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 curano la programmazione della formazione all'estero dei dirigenti nell'ambito del piano annuale della formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in modo da assicurarne lo svolgimento nel periodo immediatamente successivo all'assunzione e precedente al conferimento dell'incarico dirigenziale. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, le esigenze formative dei dirigenti che saranno assunti in esito alle procedure, tenendo conto dei posti messi a concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-06-21;134#art-3

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