Art. 5

Modalità di compimento della formazione

In vigore dal 24 ago 2011
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, d'intesa con le amministrazioni che hanno bandito il concorso e con le amministrazioni estere presso le quali la formazione deve essere svolta, predispone apposito progetto formativo, tenuto conto della tipologia e delle peculiarità dell'incarico che deve essere conferito al dirigente. Nel progetto sono indicati gli obiettivi formativi da conseguire durante il periodo di formazione ed i criteri di valutazione del dirigente. 2. La formazione si svolge a tempo pieno per un periodo di sei mesi, preferibilmente continuativi presso una o più amministrazioni estere secondo i contenuti del progetto formativo. 3. Il periodo di formazione può essere rinviato o sospeso quando ricorrono legittime cause di sospensione della prestazione lavorativa. In ogni caso, la formazione deve essere completata entro tre anni dalla conclusione del concorso. 4. La formazione si svolge mediante una attività pratica di stage e con la partecipazione del dirigente ad eventuali convegni e seminari. 5. Il dirigente organizza la propria attività e assicura la presenza in servizio nel rispetto delle esigenze della struttura presso la quale svolge la formazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-06-21;134#art-5

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Modalità di compimento della formazione (Art. 5 Regolamento per la disciplina delle modalita' di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.) — Testo vigente | Portale Normativo