Art. 1

Oggetto

In vigore dal 24 ago 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 19, 28-bis e 32; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri; Emana il seguente regolamento: Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina la formazione all'estero che il dirigente, assunto a seguito del concorso bandito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto a svolgere anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale. 2. La formazione all'estero è disciplinata dal presente regolamento come pratica tecnico-professionale finalizzata ad accrescere la conoscenza comparata del settore pubblico e ad acquisire metodologie organizzative e criteri di amministrazione e governo delle risorse pubbliche idonei a migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni. 3. Non sono tenuti a compiere la formazione di cui al presente regolamento i dirigenti che sono stati ammessi al concorso di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto appartenenti all'organico dell'Unione europea secondo i requisiti di accesso indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 del citato articolo 28-bis, nonché i dirigenti assunti in esito ai concorsi pubblici a tempo determinato di cui al comma 2 del citato articolo 28-bis.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-06-21;134#art-1

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Oggetto (Art. 1 Regolamento per la disciplina delle modalita' di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.) — Testo vigente | Portale Normativo