Art. 2

Obiettivi della formazione

In vigore dal 24 ago 2011
1. La formazione all'estero si fonda sull'esperienza comparata e mira a: a) far acquisire ai dirigenti competenze e strumenti tipici delle scienze manageriali; b) fornire ai dirigenti gli strumenti e le tecniche proprie del processo decisionale riferiti prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione degli uffici pubblici, agli indicatori di qualità, alla gestione delle risorse umane, ai criteri di finanziamento e agli elementi di bilancio e controllo; c) incrementare il livello delle competenze dei dirigenti per assicurarne il miglior contributo alla performance generale dell'organizzazione statale; d) sviluppare la capacità di interagire con amministrazioni e organismi internazionali. 2. La formazione si svolge essenzialmente su metodologie funzionali alla razionale impostazione dei processi, in correlazione alla efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-06-21;134#art-2

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Obiettivi della formazione (Art. 2 Regolamento per la disciplina delle modalita' di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.) — Testo vigente | Portale Normativo