Art. 7
Trattamento economico spettante ed oneri finanziari per il periodo di formazione all'estero
In vigore dal 24 ago 2011
Trattamento economico spettante ed oneri finanziari
per il periodo di formazione all'estero
1. Anteriormente al conferimento dell'incarico e durante il periodo di formazione all'estero, al dirigente sono corrisposti il trattamento economico tabellare e la retribuzione di posizione parte fissa previsti per i dirigenti di prima fascia, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo la normativa vigente.
2. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel caso di accordi di reciprocità, il trattamento economico di cui al comma 1 può essere posto direttamente a carico dell'amministrazione di destinazione, in tutto o in parte, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 115
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-06-21;134#art-7