Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 23 lug 2011
1. Dalla data di approvazione del nuovo statuto, adeguato alle disposizioni del presente regolamento, non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le seguenti disposizioni: a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell', terzo comma, e degli ; b) gli , comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450; c) gli del decreto legislativo 29 giugno 1996, 367; d) l', nonché il comma 1 dell' del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6. 2. Dalla data di efficacia del contratto di cui all', comma 5, del presente regolamento non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale l' e l', commi 1, 3 e 3-bis), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-05-19;117#art-6

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