Art. 5
Procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali
In vigore dal 23 lug 2011
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all' presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita istanza per ottenere il riconoscimento delle forme organizzative speciali di cui al presente regolamento. La Direzione generale competente, acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento, formula una motivata proposta di accoglimento dell'istanza medesima oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro i successivi quarantacinque giorni, provvede motivatamente sull'istanza di riconoscimento.
2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, la Direzione generale competente comunica l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, all'esito del procedimento, può altresì assegnare alla fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali.
3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento, la fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.
4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione, lo statuto adeguato ai sensi dell', comma 1. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nei termini previsti dal comma 1, si provvede al riconoscimento della forma organizzativa speciale contestualmente all'approvazione dello statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-05-19;117#art-5