Art. 7
Entrata in vigore
In vigore dal 23 lug 2011
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Galan, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 303
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-05-19;117#art-7