Art. 7

Entrata in vigore

In vigore dal 23 lug 2011
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Galan, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 303
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-05-19;117#art-7

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