Art. 3
Forme organizzative speciali
In vigore dal 23 lug 2011
1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente regolamento e dell' del decreto-legge.
2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall'organo della fondazione a ciò deputato, prevede:
a) i seguenti organi: il presidente, un organo di indirizzo, un organo di gestione, un organo di controllo ed eventualmente un organo assembleare. Negli organi di indirizzo sono, comunque, rappresentati i soci fondatori di diritto. I soci fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione. Lo statuto determina la durata degli organi della fondazione. I componenti dell'organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità. L'organo di controllo è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e uno designato dalla fondazione scelto tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori legali;
b) l'univoca attribuzione all'organo di gestione di adeguata autonomia decisionale;
c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalità culturali dell'ente;
d) l'erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attività triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale stabilita ai sensi del comma 4.
3. I programmi di attività sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attività culturali. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattività della fondazione, il Direttore generale competente per materia dispone la revoca del contributo assegnato. L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale competente per materia. È, comunque, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale è assegnato un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell'ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attività di cui al comma 3 ed esaminati i programmi svolti, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, tenuto conto dei criteri vigenti nel settore lirico-sinfonico, conferma o aumenta la percentuale di contributo assegnata. Il triennio di cui al presente comma decorre dal primo contributo assegnato sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. È fatta, comunque, salva la facoltà della Direzione generale competente di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.
5. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ha facoltà di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro è demandata all'autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-05-19;117#art-3