Art. 1
Oggetto
In vigore dal 23 lug 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l', comma 1, lettera f);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 16 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 dicembre 2010 e del 27 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresì, i contenuti e le modalità di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall', comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di seguito denominato: «decreto-legge».
2. La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il presente regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito denominato: «decreto legislativo», per ciò che attiene:
a) alle finalità di diffusione dell'arte musicale, di formazione professionale dei quadri artistici e di educazione musicale della collettività, nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui all' del decreto legislativo;
b) alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo;
c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo;
d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo;
e) alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo;
f) alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e di disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legislativo.
4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua, altresì, ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base alla quale il Comune in cui ha sede la fondazione è tenuto a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilità di impieghi e di attività di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-05-19;117#art-1