Art. 4

Alta vigilanza ministeriale

In vigore dal 23 lug 2011
1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali. L'alta vigilanza si estrinseca: a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalità di cui all' del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; b) nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) nell'esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari; e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; f) nello svolgimento delle funzioni indicate all', comma 4, e all', comma 2, del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-05-19;117#art-4

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